Normativa

L'attuale decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT),

ha modificato il meccanismo di incentivazione in "conto energia", che può essere opportunamente suddiviso in due periodi, nel seguito definiti "Vecchio Conto Energia" ( DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006) e "Nuovo Conto Energia" (DM del 19 febbraio 2007).
Il Decreto n. 387/03, ha generato un interesse crescente fondamentalmente a partire dall'emanazione del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 che ha fissato i nuovi criteri e modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Tramite il "Conto Energia", la realizzazione di un impianto fotovoltaico diventa dunque estremamente conveniente: il soggetto che fa realizzare un impianto fotovoltaico riceve direttamente dal Gestore del Sistema Elettrico (GSE), per una durata garantita di 20 anni, un contributo (tariffa incentivante) in base all'energia elettrica prodotta dall'impianto stesso, che varia in base alla potenza nominale installata (le fasce sono fino a 3 kWp, da 3 a 20 kWp e oltre 20 kWp) ed al grado di integrazione architettonica dei pannelli, come si può evincere dalla tabella che segue:

Taglia di potenza dell'impianto

Non integrato (€/kWh)

Parzialmente integrato (€/kWh)

Integrato (€/kWh)

1 kW <= P <=3 kW

0,40

0,44

0,49

3 kW < P <= 20 kW

0,38

0,42

0,46

P > 20 kW

0,36

0,40

0,44


IMPIANTI NON INTEGRATI : pannelli installati a terra o non complanari alle superfici alle quali vengono fissati.
IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI : pannelli che, non sostituendo il materiale delle superfici che ricoprono, siano comunque installati complanari alle stesse oppure non complanari, ma non visibili dall'esterno (ad esempio coperture di tetti normalmente inclinati verso sud o pannelli inclinati su tetti piani).
IMPIANTI INTEGRATI :
pannelli utilizzati in sostituzione dei materiali costruttivi delle superfici (ad esempio pensiline parapioggia, coperture di parcheggi, barriere acustiche, tetti la cui copertura viene realizzata direttamente con pannelli fotovoltaici).


Al titolare dell'impianto viene riconosciuta, come meglio illustrato nella tabella precedente, l'erogazione del contributo per tutta l'energia prodotta. Inoltre la normativa prevede due ulteriori meccanismi di incentivazione:
- lo scambio sul posto (solo per gli impianti di potenza inferiore ai 20 kWp);
- la cessione in rete (per qualsiasi tipo di impianto, anche inferiore ai 20 kWp).
Attraverso l'opzione per lo scambio sul posto, il soggetto che ha realizzato l'impianto cede al gestore della rete l'energia prodotta in eccesso rispetto al suo fabbisogno. Durante le ore non produttive (notte o giornate nuvolose) il titolare dell'impianto potrà utilizzare quanto prodotto in eccesso e precedentemente ceduto al gestore. L'unico limite di questa modalità è che l'energia data al gestore della rete e non utilizzata nell'arco dei tre anni verrà persa.
La cessione in rete obbliga invece a vendere tutta l'energia prodotta in eccesso al gestore della rete elettrica e conseguentemente a comprare l'energia quando l'impianto non sia sufficiente ai fabbisogni dell'utente.
Il prezzo al quale viene pagata l'energia elettrica (attualmente 0,098 euro a kWh) viene garantito dalla delibera dell'AEEG n° 34/05.
Riassumendo i vantaggi economici derivanti dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico sono:
1) incentivo sull'intera quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
2) risparmio sulla bolletta per la quota prodotta e autoconsumata
3) ricavo derivato dalla vendita dell'energia prodotta e non consumata (solo per la cessione in rete)

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